Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione
E' costituita L'Associazione di volontariato denominata "La Città del Sole". L' associazione è un'organizzazione di volontariato di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I del Capo III art. 36 e segg. del Codice Civile, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 266 dell' 11/08/1991 e dalla Legge Regionale n. 39 del 13/09/1993 nonché del presente Statuto. L'organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Sede
L'Organizzazione di volontariato ha sede in Guspini Via Mazzini n. 44.

Art. 3 - Oggetto
L'Organizzazione di volontariato La Città del Sole non ha fini di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa opera in maniera specifica con prestazioni di volontariato attivo, è diretta alla generalità della popolazione, in tutte le aree di intervento e principalmente ai portatori di handicap e alle loro famiglie, allo scopo di integrare i disabili nella società e tutelare i loro diritti. Essa opera prevalentemente nel Comune di Guspini e nell'ambito dei Comuni della 18ª Comunità Montana "Monte Linas".

Art. 4 - Scopo
L'Organizzazione di volontariato La Città del Sole per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. Promuovere lo sviluppo di tutte le attività nelle sue multiformi espressioni: sociali, culturali, sportive ricreative e della gestione del tempo libero del portatore di handicap;
  2. Intervenire attivamente nell'ambito delle politiche rivolte ai portatori di handicap in genere e di sostegno al lavoro di cura dei familiari;
  3. Divulgare nelle scuole e nel territorio, anche attraverso manifestazioni dimostrative, le attività collaterali dell'Associazione;
  4. Recuperare, custodire e valorizzare spazi pubblici in stato di abbandono e/o in stato di degrado al fine di un loro recupero per l'espletamento degli scopi sociali di cui all'art. 3;
  5. Organizzare, insieme ad altre associazioni affini, attività e manifestazioni che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali;
  6. Avvicinare, anche attraverso l'organizzazione di corsi e laboratori specifici, i portatori di handicap alla pratica di attività affini alle loro capacità;
  7. Interagire con équipes medico pedagogiche e specialisti del settore al fine di realizzare attività comuni da avviare nel territorio e/o in ambito regionale.

Art. 5 - Soci fondatori - soci ordinari e soci onorari
L'Organizzazione di volontariato è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità previste all' art. 3 , ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - soci fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione e si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutto il vincolo associativo; - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; - soci onorari: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Organizzazione di volontariato. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6 - Ammissibilità dei soci
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Effettività del rapporto associativo
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, e secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Organizzazione di volontariato, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Democraticità dell'Organizzazione di volontariato
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per l'elezione del Presidente nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9 - Patrimonio ed entrate dell'Organizzazione di volontariato
Le risorse economiche dell'organizzazione di volontariato sono costituite da: - beni immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali Contributi Straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione, previa autorizzazione degli organi competenti . E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Obbligo di redazione Bilancio annuale
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede sociale entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Vice Presidente - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 . Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Organizzazione di volontariato ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'Albo della sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Del verbale redatto deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede.

Art. 13 - Poteri e Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri; - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - approva il regolamento interno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale revoca del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dell'Associazione di volontariato. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e il Segretario che dovrà redigere il verbale finale.

Art. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri . I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione di volontariato. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da: - il Presidente; - almeno 3 componenti del Direttivo su richiesta scritta e motivata - su richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell'Organizzazione di volontariato; - elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il Bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.

Art. 16 - Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato a tutti gli effetti. Rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Direttivo (Prorogatio). Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Vicepresidente
L'Assemblea straordinaria elegge, fra i suoi componenti, il Vice Presidente che dura in carica al pari del Presidente. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo da parte del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, "che dovrà avvenire entro un mese", dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni.

Art. 18 - Segretario
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati che non fanno parte della stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato, ma, come il Presidente, resta in carica per lo svolgimento di funzioni di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo organismo. Il Segretario redige i verbali, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, predispone gli atti di convocazione delle assemblee, verifica la conformità degli atti deliberativi alle leggi vigenti, cura la corrispondenza e la pubblicazione di tutti gli atti da affiggere all'Albo dell'Associazione.

Art. 19 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci e un supplente eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e un supplente, eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 2/3 dei soci fondatori e nei seguenti casi:

  1. volontà degli associati;
  2. scadenza del termine;
  3. conseguimento o sopravvenuta impossibilità o illiceità dello scopo;
  4. Il venir meno di tutti gli associati;
  5. provvedimento della pubblica autorità. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. 23.12.96 n.662.

Art. 22 - Gratuità delle cariche associative
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente e regolarmente documentate, sostenute nei limiti di quanto stabilito dalle norme vigenti di legge.

Art. 23 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non viene previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile.

 

Associazione "La Città del Sole" - 09036 Guspini (CA)