Art. 1 - Costituzione
E' costituita L'Associazione di volontariato denominata "La Città del Sole".
L' associazione è un'organizzazione di volontariato di fatto, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
a norma del Titolo I del Capo III art. 36 e segg. del Codice Civile, in ottemperanza
e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 266 dell' 11/08/1991 e dalla
Legge Regionale n. 39 del 13/09/1993 nonché del presente Statuto. L'organizzazione
di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali
e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 2 - Sede
L'Organizzazione di volontariato ha sede in Guspini Via Mazzini n. 44.
Art. 3 - Oggetto
L'Organizzazione di volontariato La Città del Sole non ha fini di lucro, ma
persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa opera
in maniera specifica con prestazioni di volontariato attivo, è diretta alla
generalità della popolazione, in tutte le aree di intervento e principalmente
ai portatori di handicap e alle loro famiglie, allo scopo di integrare i disabili
nella società e tutelare i loro diritti. Essa opera prevalentemente nel Comune
di Guspini e nell'ambito dei Comuni della 18ª Comunità Montana "Monte Linas".
Art. 4 - Scopo
L'Organizzazione di volontariato La Città del Sole per il raggiungimento dei
suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Art. 5 - Soci fondatori - soci ordinari e soci onorari
L'Organizzazione di volontariato è aperta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità previste all' art. 3 , ne condividono lo
spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - soci
fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione e si impegnano a pagare
la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutto il vincolo associativo;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza
del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera
determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico
alla costituzione dell'Organizzazione di volontariato. Hanno carattere permanente
e sono esonerati dal versamento di quote annuali. La quota o il contributo
associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 6 - Ammissibilità dei soci
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente
controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto
di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - Effettività del rapporto associativo
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale
Regolamento Interno, e secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'Organizzazione di volontariato, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire
e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
30 giorni al Collegio dei Probiviri.
Art. 8 - Democraticità dell'Organizzazione di volontariato
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei Regolamenti e per l'elezione del Presidente nonché per
la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non
può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita
associativa.
Art. 9 - Patrimonio ed entrate dell'Organizzazione di volontariato
Le risorse economiche dell'organizzazione di volontariato sono costituite
da: - beni immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - attività
marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale,
stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali Contributi Straordinari stabiliti
dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro,
le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti
in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla
utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità
statutarie dell'Organizzazione, previa autorizzazione degli organi competenti
. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10 - Obbligo di redazione Bilancio annuale
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati
presso la sede sociale entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultati da ogni associato.
Art. 11 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio
Direttivo; - Il Presidente; - Il Vice Presidente - il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 . Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell'Organizzazione di volontariato ed è composta da
tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore
della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria,
e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea Ordinaria è valida
se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza
dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con
la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione
va fatta con avviso pubblico affisso all'Albo della sede almeno quindici giorni
prima della data dell'assemblea. Del verbale redatto deve essere data pubblicità
mediante affissione all'albo della sede.
Art. 13 - Poteri e Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri; - approva il bilancio
preventivo e consuntivo; - approva il regolamento interno. L'Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale revoca del Consiglio
Direttivo e sullo scioglimento dell'Associazione di volontariato. All'apertura
di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e il Segretario che dovrà
redigere il verbale finale.
Art. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea fra i
propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando
sono presenti 3 membri . I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può
essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione di volontariato.
Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da: - il Presidente; -
almeno 3 componenti del Direttivo su richiesta scritta e motivata - su richiesta
motivata e scritta da almeno il 30% dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria
i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; -
formalizzare le proposte per la gestione dell'Organizzazione di volontariato;
- elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa
e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il Bilancio preventivo
che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi
delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere
redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.
Art. 16 - Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione
di volontariato a tutti gli effetti. Rimane in carica sino all'insediamento
del nuovo Direttivo (Prorogatio). Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Vicepresidente
L'Assemblea straordinaria elegge, fra i suoi componenti, il Vice Presidente
che dura in carica al pari del Presidente. Sostituisce il Presidente in caso
di assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo,
per qualsiasi motivo da parte del Presidente, rimane in carica per gli affari
ordinari e per la convocazione, "che dovrà avvenire entro un mese", dell'Assemblea
straordinaria per le nuove elezioni.
Art. 18 - Segretario
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati che
non fanno parte della stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo
che lo ha nominato, ma, come il Presidente, resta in carica per lo svolgimento
di funzioni di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo
organismo. Il Segretario redige i verbali, dà esecuzione alle deliberazioni
del Presidente e del Consiglio Direttivo, predispone gli atti di convocazione
delle assemblee, verifica la conformità degli atti deliberativi alle leggi
vigenti, cura la corrispondenza e la pubblicazione di tutti gli atti da affiggere
all'Albo dell'Associazione.
Art. 19 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci e un supplente eletti dall'Assemblea
al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, verifica periodicamente
la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione
da allegare al Bilancio Preventivo e Consuntivo.
Art. 20 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e un supplente,
eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro
trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione
e sui dinieghi di ammissione.
Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria
con la presenza di almeno 2/3 dei soci fondatori e nei seguenti casi:
Art. 22 - Gratuità delle cariche associative
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Gli aderenti prestano la loro opera
in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso
per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente e regolarmente
documentate, sostenute nei limiti di quanto stabilito dalle norme vigenti
di legge.
Art. 23 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non viene previsto nel presente Statuto, si deve
far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile.
Associazione "La Città del Sole" - 09036 Guspini (CA)